Articolo 2619 Controllo sull’attività del consorzio. L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa (att. 111).
Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e stato costituito l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636 e seguenti, att. 108) ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.