Art. 1218 c.c. Codice Civile

Articolo 1218. Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l’inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).


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