Articolo 1218. Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l’inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).
Art. 1218 c.c. Codice Civile
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