Art. 106 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 106. 1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’articolo 97.

4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.


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