Art. 48 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 48. I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento.

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.


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