Articolo 474. L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1 le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2 le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.