Art. 297 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 297. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’Articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295 1.

Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

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