Art. 104 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 104. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Articolo così sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.


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