Art. 375

Articolo 375. 1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che […]

 

Art. 376

Articolo 376. 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico […]

 

Art. 377

Articolo 377. 1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza […]

 

Art. 378

Articolo 378. 1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’articolo 131. Titolo VI: ARRESTO IN […]

 

Art. 380

Articolo 380. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque colto in flagranza di un […]

 

Art. 381

Articolo 381. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza […]

 

Art. 382

Articolo 382. 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo […]

 

Art. 383

Articolo 383. 1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta […]

 

Art. 384

Articolo 384. 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di […]

 

Art. 385

Articolo 385. 1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo […]

 

Art. 386

Articolo 386. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno […]

 

Art. 387

Articolo 387. 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari […]

 

Art. 388

Articolo 388. 1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia […]

 

Art. 389

Articolo 389. 1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori […]

 

Art. 390

Articolo 390. 1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione […]