Art. 136

Articolo 136. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge […]

 

Art. 137

Articolo 137. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta […]

 

Art. 138

Articolo 138. L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo […]

 

Art. 139

Articolo 139. Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del […]

 

Art. 140

Articolo 140. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo […]

 

Art. 141

Articolo 141. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta […]

 

Art. 142

Articolo 142. Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e […]

 

Art. 143

Articolo 143. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il […]

 

Art. 144

Articolo 144. Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici […]

 

Art. 145

Articolo 145. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o […]

 

Art. 146

Articolo 146. Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, […]

 

Art. 147

Articolo 147. Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le […]

 

Art. 148

Articolo 148. L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla […]

 

Art. 149

Articolo 149. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio […]

 

Art. 150

Articolo 150. Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la […]