Art. 953

Articolo 953. Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto […]

 

Art. 954

Articolo 954. L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I […]

 

Art. 955

Articolo 955. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere […]

 

Art. 956

Articolo 956. Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni (821) separatamente dalla proprietà del suolo.

 

Art. 957

Articolo 957. L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e […]

 

Art. 958

Articolo 958. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815). L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai […]

 

Art. 959

Articolo 959. L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro […]

 

Art. 960

Articolo 960. L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere […]

 

Art. 961

Articolo 961. L’obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli […]

 

Art. 964

Articolo 964. Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle […]

 

Art. 965

Articolo 965. L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), […]

 

Art. 967

Articolo 967. In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente (1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni […]

 

Art. 968

Articolo 968. La subenfiteusi non è ammessa.

 

Art. 969

Articolo 969. Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un […]

 

Art. 970

Articolo 970. Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti).