Art. 2324

Articolo 2324. Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’Articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori […]

 

Art. 2325

Articolo 2325. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote […]

 

Art. 2326

Articolo 2326. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni (2564, 2567).

 

Art. 2327

Articolo 2327. La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non inferiore a 200 milioni di lire (att. […]

 

Art. 2328

Articolo 2328. La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L’atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome ed […]

 

Art. 2329

Articolo 2329.Per procedere alla costituzione della società è necessario 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che […]

 

Art. 2330

Articolo 2330. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese […]

 

Art. 2330 bis

Articolo 2330. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità […]

 

Art. 2331

Articolo 2331. Con l’iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute […]

 

Art. 2332

Articolo 2332. Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) […]

 

Art. 2333

Articolo 2333. La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne […]

 

Art. 2334

Articolo 2334. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un […]

 

Art. 2335

Articolo 2335. L’assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società 2) delibera sul contenuto […]

 

Art. 2336

Articolo 2336. Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, […]

 

Art. 2337

Articolo 2337. Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma […]