Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti .
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
Leggi italiane e articoli correlati
Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 61"