Articolo 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Art. 639 c.p. Codice Penale
Art. 638 »
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