Articolo 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.
Art. 467 c.p. Codice Penale
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