Art. 2055 c.c. Codice Civile

Articolo 2055. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299).

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.


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