Art. 433 c.p. Codice Penale

Articolo 433. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.


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