Art. 71 c.d.c. Codice del Consumo

Articolo 71. Requisiti del contratto.

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso e’ redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e’ cittadino, purche’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente;

b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;

c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;

d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche’ i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui e’ situato il bene immobile, purche’ si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.


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