Articolo 115. Prodotto.
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e’ ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l’elettricità.
Articolo 115. Prodotto.
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e’ ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l’elettricità.
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