Art. 642 c.c. Codice Civile

Articolo 642. L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e seguenti).

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).

In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.


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