Art. 636 c.c. Codice Civile

Articolo 636. E’ illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634; att. 138).

Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.


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