Articolo 1501. Il termine per il riscatto non pu essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge perentorio (2964) e non si pu prorogare.