Art. 2845 c.c. Codice Civile

Articolo 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore. Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è annotato in margine all’iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorità giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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