Art. 1287 c.c. Codice Civile

Articolo 1287. Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facolt di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo.

Se la scelta rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa fatta dal giudice (631, 664; att. 81).


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