Articolo 2719 Copie fotografiche di scritture. Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).
Art. 2719 c.c. Codice Civile
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