Art. 265 c.c. Codice Civile

Articolo 265. Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore (267).


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