Articolo 2490 Libri sociali obbligatori. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’Articolo 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
Articolo 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la società e l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all’Articolo 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell’Articolo 2490 o risultare da atto scritto.
I crediti dell’unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.