Art. 2462 c.c. Codice Civile

Articolo 2462 Nozione. Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (2250).

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e seguenti).


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