Articolo 2452. Oltre che agli obblighi di cui all’Articolo 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310 (2625).
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell’Articolo 2278, salvo che l’assemblea con le maggioranze stabilite per l’assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni
Le disposizioni dell’Articolo 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell’assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.