Art. 2452 c.c. Codice Civile

Articolo 2452. Oltre che agli obblighi di cui all’Articolo 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310 (2625).

I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell’Articolo 2278, salvo che l’assemblea con le maggioranze stabilite per l’assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni

Le disposizioni dell’Articolo 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell’assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.


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