Art. 2407 c.c. Codice Civile

Articolo 2407. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario (1710), sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622).

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (2621).

L’azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).


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