Art. 2026 c.c. Codice Civile

Articolo 2026. La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo pu farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola “in garanzia” o altra equivalente (2014).

Il giratario in garanzia non pu trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura (2013).


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