Art. 1924 c.c. Codice Civile

Articolo 1924. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore pu agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio scaduto. La disposizione si applica anche se il premio ripartito in pi rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’Articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti), e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1924"