Articolo 1861. Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una somma di danaro o di una certa quantit di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua pu essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale (793).