Art. 1861 c.c. Codice Civile

Articolo 1861. Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una somma di danaro o di una certa quantit di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

La rendita perpetua pu essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale (793).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1861"