Art. 1851 c.c. Codice Civile

Articolo 1851. Se, a garanzia di uno o pi crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facolt di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.


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