Art. 1518 c.c. Codice Civile

Articolo 1518. Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’Articolo 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.


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