Articolo 1472. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l’acquisto della propriet si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la propriet si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita nulla, se la cosa non viene ad esistenza.