Art. 1234 c.c. Codice Civile

Articolo 1234. La novazione senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria (2881).

Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la novazione valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1234"