Art. 90

1. L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità .

2. L’ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’articolo 2427, primo comma, numeri 22-

bis) e 22-ter), del codice civile e all’articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L’ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di

esercizio e sul bilancio consolidato.

3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall’ISVAP con regolamento.

4. I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’ISVAP ne richiede la collaborazione.


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