Art. 311

1. L’omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

2. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.

4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.


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