1. Le imprese di cui all’articolo 210 trasmettono all’ISVAP, con le modalità ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210 non forniscono all’ISVAP i dati e le informazioni richieste, l’Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell’area della vigilanza supplementare per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti
ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorità prevista dall’articolo 10.