Art. 426 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 426. 1. La sentenza contiene:

a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private;

c) l’imputazione;

d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.


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