Articolo 1882. L’assicurazione il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i […]
Art. 1883
Articolo 1883. L’impresa di assicurazione non pu essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societ […]
Art. 1884
Articolo 1884. Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialit del rapporto […]
Art. 1885
Articolo 1885. Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non regolato […]
Art. 1886
Articolo 1886. Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887
Articolo 1887. La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma (1329) per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni […]
Art. 1888
Articolo 1888. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725). L’assicuratore obbligato a rilasciare al contraente la polizza […]
Art. 1889
Articolo 1889. Se la polizza di assicurazione all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, […]
Art. 1890
Articolo 1890. Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato pu ratificare il contratto anche […]
Art. 1891
Articolo 1891. Se l’assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi […]
Art. 1892
Articolo 1892. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il […]
Art. 1893
Articolo 1893. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono […]
Art. 1894
Articolo 1894. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle […]
Art. 1895
Articolo 1895. Il contratto nullo (1418 e seguenti) se il rischio non mai esistito o ha cessato di esistere prima […]
Art. 1896
Articolo 1896. Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto […]