Articolo 201. 1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati […]
c.p.p. Codice Procedura Penale
Il testo online del codice italiano di procedura penale, riportato in articoli consultabili in ordine crescente per agevolare la lettura.
Art. 202
Articolo 202. 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi […]
Art. 203
Articolo 203. 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè il personale dipendente […]
Art. 204
Articolo 204. 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti […]
Art. 205
Articolo 205. 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di […]
Art. 206
Articolo 206. 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua […]
Art. 207
Articolo 207. 1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, […]
Art. 208
Articolo 208. 1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e […]
Art. 209
Articolo 209. 1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, […]
Art. 210
Articolo 210. 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, nei confronti delle quali […]
Art. 211
Articolo 211. 1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse […]
Art. 212
Articolo 212. 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro […]
Art. 213
Articolo 213. 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando […]
Art. 214
Articolo 214. 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il […]
Art. 215
Articolo 215. 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il […]