Art. 201

Articolo 201. 1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati […]

 

Art. 202

Articolo 202. 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi […]

 

Art. 203

Articolo 203. 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè il personale dipendente […]

 

Art. 204

Articolo 204. 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti […]

 

Art. 205

Articolo 205. 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di […]

 

Art. 206

Articolo 206. 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua […]

 

Art. 207

Articolo 207. 1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, […]

 

Art. 208

Articolo 208. 1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e […]

 

Art. 209

Articolo 209. 1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, […]

 

Art. 210

Articolo 210. 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, nei confronti delle quali […]

 

Art. 211

Articolo 211. 1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse […]

 

Art. 212

Articolo 212. 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro […]

 

Art. 213

Articolo 213. 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando […]

 

Art. 214

Articolo 214. 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il […]

 

Art. 215

Articolo 215. 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il […]