Articolo 711. L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.
c.c. Codice Civile
Il testo online del codice civile italiano, riportato in 2969 articoli consultabili in ordine crescente per agevolare la lettura dei sei libri.
Disposizioni sulla legge in generale
Libro Primo – Delle persone e della famiglia
- Titolo primo – Delle persone fisiche – Articoli dal 1 al 10
- Titolo secondo – Delle persone giuridiche – Articoli dal 11 al 42
- Titolo terzo – Del domicilio e della residenza – Articoli dal 43 al 47
- Titolo quarto – Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta – Articoli dal 48 al 73
- Titolo quinto – Della parentela e dell’affinità – Articoli dal 74 al 78
- Titolo sesto – Del matrimonio – Articoli dal 79 al 230bis
- Titolo settimo – Della filiazione – Articoli dal 231 al 290
- Titolo ottavo – Dell’adozione di persone maggiori di età – Articoli dal 291 al 314
- Titolo nono – Della potestà dei genitori – Articoli dal 315 al 342
- Titolo nono/bis – Ordini di protezione contro gli abusi familiari – Articoli dal 342bis al 342ter
- Titolo decimo – Della tutela e dell’emancipazione – Articoli dal 343 al 399
- Titolo undicesimo – Dell’affiliazione e dell’affidamento – Articoli dal 400 al 403
- Titolo dodicesimo – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – Articoli dal 404 al 432
- Titolo tredicesimo – Degli alimenti – Articoli dal 433 al 448 bis
- Titolo quattordicesimo – Degli atti dello stato civile – Articoli dal 449 al 455
Libro Secondo – Delle successioni
- Titolo primo – Delle successioni – Articoli dal 456 al 564
- Titolo secondo – Delle successioni legittime – Articoli dal 565 al 586
- Titolo terzo – Delle successioni testamentarie – Articoli dal 587 al 712
- Titolo quarto – Della divisione – Articoli dal 713 al 768
- Titolo quinto – Delle donazioni – Articoli dal 769 al 809
Libro Terzo – Della proprietà
- Titolo primo – Dei beni – Articoli dal 810 al 831
- Titolo secondo – Della proprietà – Articoli dal 832 al 951
- Titolo terzo – Della superficie – Articoli dal 952 al 956
- Titolo quarto – Dell’enfiteusi – Articoli dal 957 al 977
- Titolo quinto – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione – Articoli dal 978 al 1026
- Titolo sesto – Delle servitù prediali – Articoli dal 1027 al 1099
- Titolo settimo – Della comunione – Articoli dal 1100 al 1139
- Titolo ottavo – Del possesso – Articoli dal 1140 al 1170
- Titolo nono – Della denunzia di nuova opera e di danno temuto – Articoli dal 1171 al 1172
Libro Quarto – Delle obbligazioni
- Titolo primo – Delle obbligazioni in generale – Articoli dal 1173 al 1320
- Titolo secondo – Dei contratti in generale – Articoli dal 1321 al 1469
- Titolo terzo – Dei singoli contratti – Articoli dal 1470 al 1986
- Titolo quarto – Delle promesse unilaterali – Articoli dal 1987 al 1991
- Titolo quinto – Dei titoli di credito – Articoli dal 1992 al 2027
- Titolo sesto – Della gestione di affari – Articoli dal 2028 al 2032
- Titolo settimo – Del pagamento dell’indebito – Articoli dal 2033 al 2040
- Titolo ottavo – Dell’arricchimento senza causa – Articoli dal 2041 al 2042
- Titolo nono – Dei fatti illeciti – Articoli dal 2043 al 2059
Libro Quinto – Del lavoro
- Titolo primo – Della disciplina delle attività professionali – Articoli dal 2060 al 2081
- Titolo secondo – Del lavoro nell’impresa – Articoli dal 2082 al 2221
- Titolo terzo – Del lavoro autonomo – Articoli dal 2222 al 2238
- Titolo quarto – Del lavoro subordinato in particolari rapporti – Articoli dal 2239 al 2246
- Titolo quinto – Delle società – Articoli dal 2247 al 2511
- Titolo sesto – Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici – Articoli dal 2511 al 2548
- Titolo settimo – Dell’associazione in partecipazione – Articoli dal 2549 al 2554
- Titolo ottavo – Dell’azienda – Articoli dal 2555 al 2574
- Titolo nono – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali – Articoli dal 2575 al 2594
- Titolo decimo –
- Titolo decimo – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi – Articoli dal 2595 al 2620
- Titolo undicesimo – Disposizioni penali in materia di società e consorzi – Articoli dal 2621 al 2642
Libro Sesto – Della tutela dei diritti
- Titolo primo – Della trascrizione – Articoli dal 2643 al 2696
- Titolo secondo – Delle prove – Articoli dal 2697 al 2739
- Titolo terzo – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale – Articoli dal 2740 al 2906
- Titolo quarto – Della tutela giurisdizionale dei diritti – Articoli dal 2907 al 2933
- Titolo quinto – Della prescrizione e della decadenza – Articoli dal 2934 al 2969
Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Art. 712
Articolo 712. Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.
Art. 713
Articolo 713. I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 […]
Art. 714
Articolo 714. Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo […]
Art. 715
Articolo 715. Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione non può aver luogo prima […]
Art. 717
Articolo 717. L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i […]
Art. 718
Articolo 718. Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni […]
Art. 719
Articolo 719. Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento […]
Art. 720
Articolo 720. Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica […]
Art. 721
Articolo 721. I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità […]
Art. 722
Articolo 722. In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche […]
Art. 723
Articolo 723. Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i […]
Art. 724
Articolo 724. I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto […]
Art. 725
Articolo 725. Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare […]
Art. 726
Articolo 726. Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei […]