Art. 429

Articolo 429. Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro […]

 

Art. 430

Articolo 430. Alla sentenza di rievoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’Articolo 423.

 

Art. 431

Articolo 431. La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. […]

 

Art. 432

Articolo 432. L’autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena […]

 

Art. 433

Articolo 433. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o […]

 

Art. 434

Articolo 434. L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: l) quando la […]

 

Art. 436

Articolo 436. L’adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

 

Art. 437

Articolo 437. Il donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al […]

 

Art. 438

Articolo 438. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado […]

 

Art. 439

Articolo 439. Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese […]

 

Art. 440

Articolo 440. Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, […]

 

Art. 441

Articolo 441. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, […]

 

Art. 442

Articolo 442. Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è […]

 

Art. 443

Articolo 443. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto […]

 

Art. 444

Articolo 444. L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.