Art. 2170

Articolo 2170. Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità […]

 

Art. 2171

Articolo 2171. Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne […]

 

Art. 2172

Articolo 2172. Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza […]

 

Art. 2173

Articolo 2173. La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento. La […]

 

Art. 2174

Articolo 2174. Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del […]

 

Art. 2175

Articolo 2175. Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve […]

 

Art. 2176

Articolo 2176. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo […]

 

Art. 2177

Articolo 2177. Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non […]

 

Art. 2178

Articolo 2178. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite […]

 

Art. 2179

Articolo 2179. La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, […]

 

Art. 2180

Articolo 2180. Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere […]

 

Art. 2181

Articolo 2181. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva, d’accordo con il […]

 

Art. 2182

Articolo 2182. Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del […]

 

Art. 2183

Articolo 2183. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo […]

 

Art. 2184

Articolo 2184. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono […]