Art. 2049

Articolo 2049. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e […]

 

Art. 2050

Articolo 2050. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei […]

 

Art. 2051

Articolo 2051. Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito […]

 

Art. 2052

Articolo 2052. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in […]

 

Art. 2053

Articolo 2053. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo […]

 

Art. 2054

Articolo 2054. Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a […]

 

Art. 2055

Articolo 2055. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del […]

 

Art. 2056

Articolo 2056. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227. Il lucro […]

 

Art. 2057

Articolo 2057. Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle […]

 

Art. 2058

Articolo 2058. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia […]

 

Art. 2059

Articolo 2059. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. […]

 

Art. 2060

Articolo 2060. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).

 

Art. 2061

Articolo 2061. L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa (e dagli statuti delle […]

 

Art. 2062

Articolo 2062. L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).

 

Art. 2067

Articolo 2067. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.