Art. 98 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 98. Circolazione di prova.

1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

2. La validità dell’autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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