Articolo 693. Rifiuto di monete aventi corso legale. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a lire sessantamila.
(1) Sanzione così modificata dall’Articolo 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.