Art. 2858 c.c. Codice Civile

Articolo 2858 Facoltà del terzo acquirente. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

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