Articolo 2858 Facoltà del terzo acquirente. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).
Art. 2858 c.c. Codice Civile
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