Art. 2218 c.c. Codice Civile

Articolo 2218. Articolo modificato dall’Articolo 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così sostituito dall’Articolo 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .

L’imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell’Articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti (2710).


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